Condominio

Il quesito: spese per lavori solo se riportate nel rendiconto

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

D. L'amministratore in carica non presenta il bilancio del condominio da oltre tre anni ed ha richiesto delle somme per lavori effettuati “oltre tre anni fa” contestati verbalmente dall’assemblea . Può questa richiesta considerasi legittima?

R. In base all'art. 1130 bis, c.c. il rendiconto condominiale è il documento che contiene le voci di entrata, di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio.
I condomini ed i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono, in ogni tempo, prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese.
In base all'art. 1129 c.c. l'amministratore in carica può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea o dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condominio, anche nel caso in cui non renda il conto della gestione.
Ciò posto, si rileva che quanto alle somme “eventualmente” anticipate dall'amministratore a favore del condominio, recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010, n. 13878).
Da quanto si espone, non risulta che l'amministratore de quo abbia mai presentato alcun rendiconto da oltre tre anni né che l'assemblea abbia, eventualmente, mai approvato e/o ratificato detti lavori ma, anzi, risulta che gli stessi siano stati invece contestati.
In conclusione, si rileva che per poter richiedere delle somme anticipate nell'interesse del condominio l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi concretamente effettuati (cfr. sentenza 30/3/2006 n. 7498) presentando il conto della gestione.

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