Condominio

Il condominio esiste anche per beni mobili e terreni

di Enrico Morello

Per condomini si intendono tutti i partecipanti ad una comunione qualunque ne sia l'oggetto: si tratta cioè di beni mobili o immobili rustici o urbani.
La Cassazione civile (sentenza 12148/2015) interviene in merito ad una questione attinente allo scioglimento di una comunione relativa ad un natante per chiarire il concetto.
Il Tribunale di Milano, al quale gli attori si rivolgevano per chiedere lo scioglimento di una comunione relativa ad un bene mobile (natante) ormeggiato ovviamente in altra città, dichiarava la propria incompetenza a decidere in base all'articolo 23 del Codice di procedura civile, che prevede la competenza per le cause tra condomini «del giudice ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi».
Contro la decisione proponevano reclamo gli attori, sostenendo che la norma relativa al foro esclusivo sarebbe riferita al solo caso di beni immobili e non riguardi, viceversa, i beni mobili come quello oggetto di causa.
Respingendo il ricorso, la Cassazione dava ragione al Tribunale di Milano, ricordando che il senso etimologico del termine condominio non è altro se non quello di proprietario di cosa comune, senza specificare che si tratti di beni mobili o immobili. Non rileva, in proposito, osserva ancora la Suprema corte nella decisione in esame, che oramai l'uso del termine condominio sia destinato a definire comunemente la proprietà di edifici divisi per appartamenti o per piani.
Il termine condòmini, pertanto, secondo la Corte va riferito ai partecipanti di qualsiasi comunione che non sia quella ereditaria.
Come conseguenza di tutto ciò e dell'insegnamento della Suprema Corte, pertanto, si dovrà tenere presente che il criterio di competenza territoriale previsto dall'articolo 23 del Codice di procedura civile (cioè quello che individua la competenza del giudice facendola coincidere con il luogo dove si trovano i beni o almeno la maggior parte di essi) andrà utilizzato non solo per i condòmini degli edifici ma anche quando il bene in con-dominio (e cioè in dominio comune) sia un bene mobile o un fondo rustico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©