Condominio

Soltanto il delegante può eccepire vizi della delega

Cesarina Vittoria Vegni

Il nuovo testo dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che la delega sia scritta, non valendo più quella verbale. D’altra parte, da tempo la giurisprudenza ritiene che, salvo non sia diversamente previsto dal regolamento condominiale, la delega all’assemblea soggiace ai principi generali in tema di mandato ex articoli 1703 e seguenti del Codice civile.Posto ciò, solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega (Cassazione civile, sezione II, 26 aprile 1994, n. 3952). Coordinando questi principi, si ritiene che, nel caso di specie, sia stato rispettato formalmente il requisito della forma scritta della delega, con la presunzione che il delegante abbia ratificato quel rappresentante indicato; diversamente, in assenza di ratifica del rappresentato, si porrebbe un problema di validità della delibera assembleare stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©