L'esperto rispondeCondominio

UNA LETTERA SENZA DELEGA NON AMMETTE AL VOTO

La domanda

Nel condominio dove abito, l'amministratore si presenta in assemblea con una lettera di un condomino riportante le intenzioni del condomino stesso riguardo ai punti posti all'ordine del giorno. Dunque, questo condomino è assente e non ha rilasciato alcuna delega a un altro condomino.L'amministratore sostiene che tale condomino dev'essere considerato presente e che vanno inserite nelle votazioni dei vari argomenti posti all'ordine del giorno le volontà indicate nella lettera, in quanto - sempre a detta dell'amministratore - si tratta di delega in busta chiusa.È legale tutto ciò?

Ogni condomino può intervenire all'assemblea di persona o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. È quanto dispone il primo comma dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Non è contemplato, e non può ritenersi ammesso, il voto per corrispondenza. Del resto, il condomino scrivente di certo non può essere considerato presente, e tutto il sistema del computo delle maggioranze condominiali non è compatibile con il caso di un condomino assente, ma votante.Per altro verso, si deve ritenere che la volontà dei partecipanti alla riunione possa essere validamente espressa solo e inderogabilmente a seguito di una, almeno potenziale, discussione, in modo che a ciascun partecipante sia offerta la concreta possibilità di influenzare con i propri argomenti il voto altrui. In effetti, per queste ragioni molti ritengono che le indicazioni di voto impartite al delegato non inficino la validità del voto espresso da quest'ultimo in senso difforme. Se le indicazioni di voto fossero vincolanti, infatti, il delegato diventerebbe un mero strumento di trasmissione di un'altrui volontà predeterminata (un cosiddetto nuncius), esattamente come una lettera portata in assemblea dall'amministratore.

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