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TETTI: L' AMIANTO SI ELIMINA CON IL 65% O IL 50% IRPEF

La domanda

Dovendo procedere al riparto dei costi per il rifacimento del tetto condominiale, con relativo smaltimento del vecchio materiale in eternit, poichè alcuni condomini hanno il box sotto il cortile condominiale (non coperto dal tetto) e non sotto la palazzina, chiedo se anche questi condomini devono partecipare al riparto della spesa per il rifacimento del tetto. Nel corso dell'assemblea straordinaria, i condomini hanno deliberato a verbale di ripartire il costo tra tutti i condomini. Se ora decidessero diversamente, come si dovrebbe procedere? Il recupero fiscale della spesa a quanto ammonta: al 50 o 65%?

Salvo che il titolo (regolamento condominiale contrattuale o atti di acquisto) non disponga nel senso che il tetto è da considerarsi proprietà comune anche ai condomini proprietari dei box, dovrebbe prevalere l’articolo 1123, ultimo comma, del Codice civile, per cui se alcune unità immobiliari non sono servite da una parte comune non debbono concorrere alle spese relative alla manutenzione.Una giurisprudenza non recente sembra propendere per la nullità di una delibera come quella assunta nel caso di specie, in quanto soltanto una convenzione fra tutti i condomini poteva derogare all’articolo 1123 del Codice civile (salvo che in quella assemblea straordinaria non fossero presenti tutti i condomini e avessero votato all’unanimità).«Poiché, per espressa previsione dell'articolo 1123 del Codice civile, il criterio di ripartizione delle spese condominiali fra tutti i condomini in proporzione al possibile uso e alla concreta utilità della cosa o dei servizi cui le spese stesse si riferiscono è liberamente derogabile per convenzione, laddove si accerti l'esistenza di una pattuizione che sia idonea a disciplinare in modo completo fra tutti i condomini quale criterio debba essere applicato nei diversi casi per ripartire le spese fra tutti i partecipanti, diventa irrilevante valutare in che misura la cosa o il servizio a cui si riferisce la spesa possa essere concretamente utilizzata dai partecipanti al condominio» Tribunale di Milano, 11 maggio 1987).Per quanto riguarda l'intervento di semplice rimozione dell’amianto dal tetto dell'abitazione, va detto che non consente di per sé l’applicazione della detrazione del 65%, ma è necessario l’intervento di risparmio energetico. La detrazione del 65% si rende applicabile anche per il rifacimento del tetto dell’edificio (struttura opaca orizzontale). Tuttavia, la detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine dell’intervento, di una trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione, è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare all’Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007). Viceversa, la semplice rimozione dell’amianto e il rifacimento del tetto del fabbricato abitativo senza che si conseguano tali valori, è intervento agevolato ai fini della detrazione del 50 per cento.

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