L'esperto rispondeCondominio

TERMOVALVOLE: NO AI COEFFICIENTI CORRETTIVI

La domanda

Il caso riguarda un condominio di 7 piani, costruito nel ’70: a maggio 2013 vengono installate termovalvole e contabilizzatori, senza interventi su coibentazione. L'assemblea, nel 2014, ripartisce i costi al 70% a consumo e al 30% per millesimi, senza stima tecnica dei costi fissi e dei consumi involontari e senza tener conto della dispersione (consumo involontario). E si oppone a qualunque lavoro di coibentazione.Fatto 100 il consumo dei piani intermedi, il primo paga 200 e l’ultimo piano (con lastrico solare esclusivo) paga 600: metà del costo complessivo viene addossato al primo e all’ultimo piano. L’amministratore dice che il Dlgs 102/2014 vieta l’applicazione di correttivi per dispersioni, in accordo con la norma Uni 10200. La delibera della Regione Lombardia x/1118 2013, invece, dice di tenerne conto. È corretto il comportamento dell'amministratore in assemblea? È possibile costringere il condominio ad eseguire lavori di coibentazione a regola d’arte sui lastrici solari?

Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 stabilisce che la suddivisione delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento deve prevedere la ripartizione dell’importo complessivo in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile. Non è più possibile ricorrere ai cosiddetti coefficienti correttivi, tanto che è prevista dall’articolo 16, comma 8, del predetto decreto una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di detto criterio. Si ritiene, pertanto, che il decreto legislativo n.102/2014 sia una norma imperativa che non può essere derogata da una delibera regionale come quella citata in quesito e che prevale anche sui regolamenti condominiali contrattuali.Per quanto riguarda la coibentazione, il nuovo comma secondo dell’articolo 1120 del Codice civile stabilisce che il singolo condomino può chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea per deliberare su detta innovazione e l’amministratore è tenuto a farlo entro trenta giorni, diversamente può essere revocato ex articolo 1129, comma 12, del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©