L'esperto rispondeCondominio

TERMINE DI TRENTA GIORNI PER IMPUGNARE LA DELIBERA

La domanda

Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo (da parte di un'assemblea alla quale non ho partecipato), ho contestato con varie mail all'amministratore la procedura di riscossione del suo compenso, in quanto egli, in pratica, addebita ai condòmini anche l'importo della ritenuta di acconto. Non ho ricevuto risposta. Che cosa posso/debbo fare?

Preliminarmente, è bene ricordare che nel corso dell’assemblea condominiale i condomini, in fase di discussione del rendiconto di gestione, possono approvarlo, non approvarlo o chiederne una modifica, e approvare quello risultante da tale richiesta. Inoltre, qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato erroneamente su punto dell’ordine del giorno, per evitare inutili ripercussioni e/o contenziosi, vi è la possibilità di indire/riconvocare una nuova assemblea con lo scopo si rettificare l’erronea precedente deliberazione.Ebbene, nel caso di specie, poiché il lettore ha fatto notare all’amministratore l’erronea procedura di riscossione del compenso e quest’ultimo non vi ha posto rimedio, l’unica azione che la legge consente di porre in essere è l’impugnativa della relativa delibera assembleare, ex articolo 1137 del Codice civile, il quale dispone che «contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».Sicché, nel caso descritto, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla comunicazione del verbale di udienza.

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