STRADA COMUNE, SPESE IN PROPORZIONE ALL'USO
Al caso descritto non si applica l’articolo 1124 del Codice civile, che riguarda solo la ripartizione delle spese per le scale e l’ascensore (metà in ragione dell’altezza del piano da terra e metà per millesimi di proprietà). Si potrà, invece, applicare il criterio previsto dall’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, in base al quale, quando la cosa comune è per struttura destinata oggettivamente a servire i condòmini in misura diversa, i costi saranno ripartiti in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Si ritiene che, nel caso in questione, si possano suddividere le spese di illuminazione e manutenzione della strada in modo proporzionale all’utilizzo oggettivo che ne fanno i proprietari di ciascuna villetta in condominio (calcolando la lunghezza di tratto di strada al servizio di ogni villetta).
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