L'esperto rispondeCondominio

STRADA COMUNE, SPESE IN PROPORZIONE ALL'USO

La domanda

Il regolamento condominiale di un complesso immobiliare formato dalla ristrutturazione di vecchie villette (una trentina), che ha una strada privata (di circa due chilometri), prevede che la ripartizione delle spese di illuminazione e manutenzione della strada siano ripartite in base ai millesimi, indipendentemente dalla posizione delle case dei vari proprietari.Siccome la mia casa è la prima e fruisce soltanto di una decina di metri della strada in questione, è possibile ottenere che la ripartizione venga ridefinita in base a nuovi parametri di utilizzo (come accade in un normale condominio, dove chi abita al pian terreno paga meno i costi dell'ascensore)?

Al caso descritto non si applica l’articolo 1124 del Codice civile, che riguarda solo la ripartizione delle spese per le scale e l’ascensore (metà in ragione dell’altezza del piano da terra e metà per millesimi di proprietà). Si potrà, invece, applicare il criterio previsto dall’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, in base al quale, quando la cosa comune è per struttura destinata oggettivamente a servire i condòmini in misura diversa, i costi saranno ripartiti in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Si ritiene che, nel caso in questione, si possano suddividere le spese di illuminazione e manutenzione della strada in modo proporzionale all’utilizzo oggettivo che ne fanno i proprietari di ciascuna villetta in condominio (calcolando la lunghezza di tratto di strada al servizio di ogni villetta).

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