L'esperto rispondeCondominio

SOLETTA, COSTI DA DIVIDERE TRA DUE PROPRIETARI

La domanda

Un condomino ha ancorato una tenda alla soletta del balcone aggettante che sta sopra il suo alloggio. La manutenzione di quella soletta resta a carico del solo proprietario del balcone?

In premessa va detto che la giurisprudenza ritiene necessario il consenso del proprietario del balcone aggettante, affinché vi si possa ancorare una tenda da sole a servizio del balcone sottostante, sul presupposto della proprietà individuale di questo tipo di balconi (Cassazione, sezione II, 17 luglio 2007, n. 15913).Qualora, dunque, si ritenga che il diritto all'installazione della tenda sorge per effetto del consenso del proprietario del balcone sovrastante, allora l'accordo tra i condòmini darà luogo a un diritto di servitù in favore del proprietario del balcone sottostante, e questi dovrà partecipare alle spese di manutenzione della soletta in proporzione alle utilità conseguite (articolo 1069 del Codice civile). Ad analoghi risultati, sul piano della ripartizione delle spese, si giunge se non si ritiene necessario il consenso del proprietario del balcone sovrastante, ma si reputa lecita l'installazione in ragione della destinazione della soletta sovrastante, così come risulta dalla situazione dei luoghi (in questo caso, sul presupposto della proprietà comune della soletta anziché del diritto di servitù). Occorre sottolineare, tuttavia, che l'obbligo di partecipazione alle spese, per il proprietario del balcone sottostante, non deriva dalla materiale installazione della tenda, ma dalla possibilità di installazione (ossia dal diritto di installazione) e che la misura della partecipazione va determinata in ragione della diversa utilità che la soletta esprime in favore delle due distinte unità immobiliari (si veda l'articolo 1123, secondo comma, Codice civile).

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