SE UN SOLO CONDOMINO UTILIZZA IL RISCALDAMENTO
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce che la suddivisione delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento deve rispettare la ripartizione dell’importo complessivo in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile. Non è più, pertanto, possibile ricorrere ai cosiddetti coefficienti correttivi, tanto che è prevista dall’articolo 16, comma 8, dello stesso Dlgs una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di questo criterio. A fronte di ciò, nel caso di specie si potrebbe addivenire a una situazione molto penalizzante per l’unico condomino utilizzatore dell’impianto. Una soluzione potrebbe essere il passaggio a riscaldamenti autonomi o, comunque, il distacco da quello centralizzato da parte del condomino interessato, previa valutazione tecnica degli eventuali scompensi agli altri condòmini e dei relativi costi.
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