L'esperto rispondeCondominio

SE L'AMMINISTRATORE NON «PROVA» LA FORMAZIONE

La domanda

Il nostro condominio è gestito dal 2009 da una società a responsabilità limitata, e diversi sono gli interlocutori presenti nelle assemblee. A breve l'assemblea dovrà approvare il rendiconto luglio 2013/giugno 2014, nonché il bilancio di previsione luglio 2014/giugno 2015. Nell'ipotesi in cui l'amministratore venisse riconfermato nell'incarico, un condomino, pur presente, potrebbe dissociarsi per non avere ottenuto l'esibizione della documentazione inerente ai requisiti posseduti dai rappresentanti della società (legge 220/2012) e di quella con l'indicazione della partecipazione ai corsi della formazione periodica? In questo caso, quali sono i periodi di decorrenza da considerare per la formazione periodica? Inoltre, l'importo del compenso - in contrasto con la norma - è stato motivato nel bilancio di previsione soltanto da un'unica voce: "amministrazione, telefonate, cancelleria e fotocopie". Pertanto, il condomino dissenziente, quali azioni dovrebbe intraprendere nell'assemblea, essendo in minoranza?

Il condomino dissenziente, che non ha ricevuto la documentazione richiesta, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 71-bis del Codice civile in capo alla Srl, nonché alla partecipazione dell’amministratore ai corsi della formazione periodica, può sollevare la questione in assemblea ed esprimere il proprio voto contrario alla nomina.Secondo il Dm 140/2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 settembre 2014, l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione periodica decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale», e cioè il 9 ottobre 2014, sicché l’obbligo annuale della formazione decorre da tale data, a prescindere dall’anno di calendario.A norma dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, l’amministrazione «deve specificare analiticamente a pena di nullità della nomina l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta», il che non sembra avvenuto.Si ritiene che il lettore possa agire giudizialmente in ogni tempo per far dichiarare la cessazione dell’amministratore dall’incarico, anche se sarebbe più prudente – in assenza di pronunce giurisprudenziali – dare corso all’azione nei 30 giorni di cui all’articolo 1137 del Codice civile, salvo che per la mancata specificazione analitica del compenso, per la quale è espressamente prevista la nullità.

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