SE L'AMMINISTRATORE NON «PROVA» LA FORMAZIONE
Il condomino dissenziente, che non ha ricevuto la documentazione richiesta, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 71-bis del Codice civile in capo alla Srl, nonché alla partecipazione dell’amministratore ai corsi della formazione periodica, può sollevare la questione in assemblea ed esprimere il proprio voto contrario alla nomina.Secondo il Dm 140/2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 settembre 2014, l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione periodica decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale», e cioè il 9 ottobre 2014, sicché l’obbligo annuale della formazione decorre da tale data, a prescindere dall’anno di calendario.A norma dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, l’amministrazione «deve specificare analiticamente a pena di nullità della nomina l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta», il che non sembra avvenuto.Si ritiene che il lettore possa agire giudizialmente in ogni tempo per far dichiarare la cessazione dell’amministratore dall’incarico, anche se sarebbe più prudente – in assenza di pronunce giurisprudenziali – dare corso all’azione nei 30 giorni di cui all’articolo 1137 del Codice civile, salvo che per la mancata specificazione analitica del compenso, per la quale è espressamente prevista la nullità.
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