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RISCALDAMENTO, IL RIPARTO NEI LAVORI DI MANUTENZIONE

La domanda

Nei condomini con riscaldamento centralizzato, in cui il sistema di distribuzione ai radiatori degli appartamenti avviene tramite colonne montanti, dove termina la competenza condominiale rispetto a quella del condomino nel caso di interventi manutentivi?La tubazione che parte dalla colonna montante e alimenta il radiatore è del condominio fino alla valvola di intercetto esclusa, oppure il confine risiede a monte.

A integrazione di quanto già precedentemente esposto, la competenza condominiale rispetto a quella del condomino, nel caso di interventi manutentivi, termina nel punto in cui inizia la diramazione che porta il servizio di riscaldamento all’interno dell’unità abitativa. Sicché, le tubazioni che precedono il «punto di diramazione ai locali di proprietà individuale» sono da considerarsi comuni. Da ciò consegue che l’intervento manutentivo sulla valvola di intercetto dovrà essere eseguito a spese del relativo condomino.Il novellato articolo 1117 del Codice civile, al n. 3 fa riferimento a «le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche». Al riguardo, la regola generale ormai pacificamente applicata prevede che siano da considerare condominiali le tubazioni dell'impianto principale, mentre siano da ritenere di proprietà esclusiva le diramazioni che portano il servizio all'interno delle singole unità abitative.In sostanza, il condomino deve essere considerato proprietario e responsabile del tratto dell’impianto che serve da collegamento con quello di proprietà comune (quindi, nel caso prospettato, nel punto in cui inizia il collegamento delle diramazioni che portano il servizio di riscaldamento all’interno dell’unità abitativa).

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