L'esperto rispondeCondominio

RISCALDAMENTO, GLI OBBLIGHI PER CHI SI DISTACCA

La domanda

Ho un appartamento in un residence in montagna. Il riscaldamento centralizzato riguarda non solo gli appartamenti ma anche le scale. Ho deciso di staccarmi dal riscaldamento centralizzato con perizia eseguita da un tecnico. L'amministratore di condominio mi ha fatto pagare la manutenzione ordinaria, nonché il consumo del riscaldamento delle scale, dicendo che la caldaia va manutenuta anche per le scale. Secondo me, non dovrei pagare né il riscaldamento delle scale né la manutenzione ordinaria. Ho ragione?

A norma dell’articolo 1118 del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.Alla stregua della norma citata, si ritiene che l’amministratore non possa pretendere dal condomino - che si è distaccato dall’impianto centralizzato – il contributo per il riscaldamento e la manutenzione delle scale.

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