RISCALDAMENTO, GLI OBBLIGHI PER CHI SI DISTACCA
A norma dell’articolo 1118 del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.Alla stregua della norma citata, si ritiene che l’amministratore non possa pretendere dal condomino - che si è distaccato dall’impianto centralizzato – il contributo per il riscaldamento e la manutenzione delle scale.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5