RISCALDAMENTO, NIENTE COEFFICIENTI IN AUMENTO
Il legislatore (europeo e italiano) ha ritenuto che la contabilizzazione sia lo strumento idoneo a perseguire gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici. Tali normative (l'articolo 9, comma, 5, lettera d, del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102, ma anche l'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) sono da considerare imperative e, pertanto, non derogabili, nemmeno con il consenso unanime delle le parti. È prevalente, infatti, il fine pubblicistico del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera a seguito della combustione. La delibera (o il contratto) sono pertanto nulli e impugnabili in ogni tempo, anche da chi ha votato a favore. Si consideri che, a norma dell'articolo 16 del medesimo Dlgs 102/2014, la mancata ripartizione della spesa del riscaldamento ai sensi della norma tecnica Uni 10200 del 2013 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, oltre alla diffida ad adeguarsi entro 45 giorni. Tale sanzione verrà pagata da tutti i condòmini, anche da coloro che erano contrari ai coefficienti correttivi.
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