L'esperto rispondeCondominio

PROPRIETÀ «LIMITATA» DALLA POSA DEL PONTEGGIO

La domanda

Il condominio deve installare ponteggi attorno alle facciate per effettuare lavori di manutenzione ordinaria. Poiché i ponteggi vengono montati su parte dei distacchi di proprietà di singoli condòmini, occorre riconoscere un contributo ai proprietari interessati? In passato, per analoghi lavori, non si è pagato alcun compenso.

La disposizione di cui al primo comma dell’articolo 843 del Codice civile – applicabile anche alla materia condominiale - consente l’accesso a (o la momentanea occupazione di) spazi privati dei condòmini per eseguire le operazione di manutenzione e di ripristino dei muri perimetrali dell’edificio, quali, ad esempio, quelli della facciata.Il diritto del vicino di accedere al fondo altrui insorge ogniqualvolta l’accesso si presenti necessario, perché senza di esso non sarebbe possibile eseguire le riparazioni. In questo senso la Cassazione - con la sentenza 10474 del 22 ottobre 1998 - ha puntualizzato che «l’obbligo, gravante sul proprietario di un fondo, di consentire l’accesso ed il passaggio nella sua proprietà (articolo 843 del Codice civile), se necessari per la riparazione di un muro (comune o) di proprietà esclusiva del vicino, non trova la sua fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo, integrando, per converso, gli estremi di una obligatio "propter rem", che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino».

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