L'esperto rispondeCondominio

PIÙ COMPROPRIETARI UN SOLO RAPPRESENTANTE

La domanda

Ci sono 42 unità abitative e 65 comproprietari. A mio parere, se i comproprietari sono più di sessanta si dovrà applicare l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e non quelle di un normale condominio. Pertanto, ciascun condominio (nel nostro caso sono tre) dovrà eleggere un proprio rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni, nonché per la nomina del nuovo amministratore. Preciso che le 42 unità appartengono a coniugi in comproprietà e ad alcuni coeredi.

Dal tenore del quesito e dalla precisazione successiva, sembra intendersi che, laddove vengono indicati 65 condomini a fronte di 42 unità immobiliari, molte di queste sono in comproprietà fra coniugi o coeredi. Posto ciò, però, deve essere ricordato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza e non modificato dalla legge di riforma del condominio, i comproprietari pro indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme. Infatti, ciò si desume sia dall’articolo 68 delle disposizioni attuative del Codice civile, il quale prevede che le spese vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare, considerata nella sua unitarietà, sia dall’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, ai cui sensi, qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea condominiale e ciò vale anche in riferimento al supercondominio ai fini di far scattare la necessità della nomina del rappresentante del singolo condominio all’assemblea del supercondominio (fra le altre, Cassazione civile, sezione seconda, 21 ottobre 2011, n. 21907; Cassazione, sezione seconda, 21 ottobre 1978, n. 4769; Tribunale di Milano 5 settembre 2014 n. 10801).

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