L'esperto rispondeCondominio

PER LA NOMINA SERVE LA DOPPIA MAGGIORANZA

La domanda

L'assemblea condominiale si riunisce per nominare l'amministratore. Risultano presenti 35 condomini su 60, per un totale di 530 millesimi, e la nomina avviene a maggioranza: 22 condomini, per un totale di 310 millesimi, nominano il nuovo amministratore.Un condomino contesta la validità della votazione, perché i favorevoli rappresenterebbero la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, e non quella dei componenti il condominio (60), e, di conseguenza, il valore millesimale (310) rappresenta la maggioranza degli intervenuti e non del valore dell'edificio.Io ritengo valida la votazione, perché l'assemblea era legalmente costituita, rappresentando gli intervanuti il 50% più uno sia dei componenti il condominio che del valore millesimale dell'edificio. Qual è il parere dell'esperto? Una delibera presa a maggioranza con il 50% più uno degli intervenuti all'assemblea, ma che rappresentano il 40% dei millesimi dei presenti, è da ritenere valida?

Dal tenore del quesito risulta che l’assemblea era costituita regolarmente, se in seconda convocazione, con un terzo dei partecipanti al condominio (35 su 60 condomini) che rappresentavano più di un terzo dei millesimi (i 35 presenti rappresentavano 530 millesimi, mentre ne sarebbero stati sufficienti 334).Tuttavia, per deliberare in materia di nomina e revoca dell’amministratore, ex articolo 1136 del Codice civile, occorre la maggioranza dei presenti che in questo caso sussisteva (22 voti favorevoli su 35 presenti), mentre non sussisteva l’altro quorum richiesto, cioè quello di 500 millesimi, in quanto i 22 consenzienti ne rappresentavano solo 310.Con riferimento alla seconda domanda, in questo caso non è sufficiente il 40% dei millesimi: occorre il 50 per cento. La delibera è, pertanto, annullabile ex articolo 1137 del Codice civile.

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