PER LA NOMINA SERVE LA DOPPIA MAGGIORANZA
Dal tenore del quesito risulta che l’assemblea era costituita regolarmente, se in seconda convocazione, con un terzo dei partecipanti al condominio (35 su 60 condomini) che rappresentavano più di un terzo dei millesimi (i 35 presenti rappresentavano 530 millesimi, mentre ne sarebbero stati sufficienti 334).Tuttavia, per deliberare in materia di nomina e revoca dell’amministratore, ex articolo 1136 del Codice civile, occorre la maggioranza dei presenti che in questo caso sussisteva (22 voti favorevoli su 35 presenti), mentre non sussisteva l’altro quorum richiesto, cioè quello di 500 millesimi, in quanto i 22 consenzienti ne rappresentavano solo 310.Con riferimento alla seconda domanda, in questo caso non è sufficiente il 40% dei millesimi: occorre il 50 per cento. La delibera è, pertanto, annullabile ex articolo 1137 del Codice civile.
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