OBBLIGHI RISPETTATI CON I DUE CONTATORI
L’articolo 9 del Dlgs 102/2014 non impone una sostituzione dell’unico contatore "ufficiale" con contatori separati riscaldamento/acqua calda, in quanto lo stabile condominiale è già dotato di due contatori generali per misurare separatamente i consumi del riscaldamento e dell’acqua calda.Si ricordi, inoltre, che la determinazione dei relativi consumi avviene sulla base del contatore principale posto in sottocentrale. Al riguardo (e ciò, dipende dal regolamento condominiale o dalle deliberazioni assembleari) la ripartizione individuale dei consumi potrà essere fatta su base millesimale o, in alternativa, sulla base della strumentazione individuale che ogni unità immobiliare ha installato.Infine, anche in presenza del teleriscaldamento, per le leggi della termodinamica si avranno sempre dei consumi involontari (che rappresentano una quota fissa), o altri indipendenti dall’azione dell’utente e, cioè, principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento. Sicché, se la quota del 35% è da ritenere equa (in relazione all’impianto considerato nella sua generalità), essa può rimanere invariata.