LE STESSE MAGGIORANZE PER NOMINA E CONFERMA
Anche dopo la legge di riforma del condominio, sono sempre operanti i presupposti normativi concernenti le delibere di nomina o di conferma dell’amministratore, a seguito della scadenza del mandato iniziale. Le due rispettive deliberazioni hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e differiscono – secondo la giurisprudenza – solo per il fatto che la conferma riguarda un soggetto già in carica, mentre la nomina riguarda un soggetto nuovo.Sul punto, non si rinvengono ancora pronunce della magistratura nel regime della riforma, sicché la maggioranza speciale, di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, deve ritenersi operante anche per la conferma in carica dell’amministratore. In questo senso, la Cassazione, con la sentenza 4269 del 4 maggio 1994, ha puntualizzato che «la disposizione dell’articolo 1136, comma 4, del Codice civile la quale richiede, per la deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore, la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato».
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