L'esperto rispondeCondominio

LE STESSE MAGGIORANZE PER NOMINA E CONFERMA

La domanda

L'amministratore del condominio in cui abito, dopo la prima nomina, non è più stato confermato ed è in prorogatio da tempo. Anche l'ultima assemblea (a dicembre 2014) non ha proceduto alla nomina, per il mancato raggiungimento del quorum fissato dall'articolo 1136, comma 2, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio). Egli sostiene invece che per la conferma, in assemblea di seconda convocazione, il quorum scende a un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi (secondo il comma 3 dello stesso articolo 1136). Ma non mi risulta che la giurisprudenza della Corte di cassazione si sia espressa in questo senso. Chi ha ragione?

Anche dopo la legge di riforma del condominio, sono sempre operanti i presupposti normativi concernenti le delibere di nomina o di conferma dell’amministratore, a seguito della scadenza del mandato iniziale. Le due rispettive deliberazioni hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e differiscono – secondo la giurisprudenza – solo per il fatto che la conferma riguarda un soggetto già in carica, mentre la nomina riguarda un soggetto nuovo.Sul punto, non si rinvengono ancora pronunce della magistratura nel regime della riforma, sicché la maggioranza speciale, di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, deve ritenersi operante anche per la conferma in carica dell’amministratore. In questo senso, la Cassazione, con la sentenza 4269 del 4 maggio 1994, ha puntualizzato che «la disposizione dell’articolo 1136, comma 4, del Codice civile la quale richiede, per la deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore, la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato».

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