L'esperto rispondeCondominio

LE CARTE VANNO RESE AL TERMINE DELL'INCARICO

La domanda

Può l'amministratore di condominio uscente non consegnare la documentazione della propria amministrazione all'archivio condominiale, asserendo di essere sempre lui il responsabile di fronte alla legge e al fisco?

Preliminarmente, occorre ricordare che l’amministratore di condominio è il semplice custode della documentazione condominiale. Infatti, al riguardo, l'articolo 1129, 8° comma, Codice civile, prevede che «alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni». Ancora, il successivo articolo 1130, 1° comma n. 8, stabilisce che «l’amministratore di condominio deve conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio».Ciò era stato più volte ribadito anche dalla Giurisprudenza, la quale ha precisato che «l’amministratore revocato deve far pervenire tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso che detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante» (Tribunale di Milano, sezione V, 24 gennaio 2008).Sicché, da quanto appena esposto, si può pacificamente affermate che all’atto della cessazione dell’incarico, l’amministratore uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione da lui detenuta.Infatti, dall'omessa, come pure dalla ritardata consegna al nuovo amministratore dei documenti concernenti la gestione condominiale anteriore, potrebbe derivare al condominio un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità di redazione di un bilancio veritiero e completo, di formazione del rendiconto, di corretta ripartizione delle spese, di tempestivo incasso dei contributi ancora in ipotesi dovuti dai condomini, di verifica circa l'effettiva esistenza di debiti verso terzi, di deliberazione consapevole da parte dell'assemblea, di utile gestione di beni e servizi comuni.Tuttavia, e ciò è bene ricordarlo, l’amministratore “uscente” e/o “in carica” saranno rispettivamente responsabili «di fronte alla legge e al fisco» qualora il loro operato risulti illecito, illegittimo e non rispondente alle prescrizioni normative.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©