LAVORI URGENTI OMESSI E RESPONSABILITÀ PER DANNI
La Suprema Corte di cassazione penale, sezione I, con sentenza del 21 maggio 2009 n. 21401 ha previsto che «allorché un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero su chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in virtù del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore. Tuttavia, a seguito della mancata formazione della volontà assembleare e dell'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo».Pertanto, da quanto appena ricordato, emerge chiaramente che vi è un obbligo di intervento – in capo all’amministratore di condominio - che gli impone di superare la volontà dell’assemblea e di assumere i provvedimenti più urgenti, salva l’ipotesi in cui si trovi nell’impossibilità di farvi fronte per concreta mancanza di fondi da parte del condominio. In quest’ultimo caso, saranno i singoli condomini, tutti solidalmente responsabili, a rispondere dell’altrui danno.
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