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LAVORI URGENTI OMESSI E RESPONSABILITÀ PER DANNI

La domanda

Nonostante diverse assemblee condominiali, regolarmente convocate, non si è mai raggiunto il quorum per deliberare lavori urgenti e autorizzare l'amministratori ad esigere dai condomini i relativi costi. Come si può risolvere la questione? L'amministratore può essere responsabile del mancato ordine per i lavori? Ci sono sentenze di Cassazione in proposito?

La Suprema Corte di cassazione penale, sezione I, con sentenza del 21 maggio 2009 n. 21401 ha previsto che «allorché un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero su chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in virtù del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore. Tuttavia, a seguito della mancata formazione della volontà assembleare e dell'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo».Pertanto, da quanto appena ricordato, emerge chiaramente che vi è un obbligo di intervento – in capo all’amministratore di condominio - che gli impone di superare la volontà dell’assemblea e di assumere i provvedimenti più urgenti, salva l’ipotesi in cui si trovi nell’impossibilità di farvi fronte per concreta mancanza di fondi da parte del condominio. In quest’ultimo caso, saranno i singoli condomini, tutti solidalmente responsabili, a rispondere dell’altrui danno.

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