LA TERRAZZA-COPERTURA RIGUARDA TUTTI I CONDOMINI
A nostro avviso, anche per la porzione coperta dalla veranda trova applicazione l'articolo 1126, Codice civile, secondo il quale «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».La funzione della terrazza è anche quella della copertura dei piani sottostanti. La veranda non ha eliminato la funzione propria della porzione del bene (che è anche isolamento, coibentazione copertura), ma costituisce un uso particolare dell'area riservata al lettore.La realizzazione di una veranda non è infatti equiparabile ad una sopraelevazione. Solo in questo caso il lettore sarebbe stato tenuto a curare la conservazione della pavimentazione della (vecchia) terrazza, lasciando però ai condomini l'onere di contribuire alla conservazione della nuova terrazza posta ad un piano più elevato.
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