LA REVISIONE DEI MILLESIMI PER LA NUOVA MANSARDA
Se il regolamento condominiale prevede millesimi distinti - palazzina per palazzina - è legittima la modifica della tabella da parte dei soli condòmini di ciascuna palazzina, a norma dell’articolo 1123, ultimo comma, del Codice civile, per il quale «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».Se la trasformazione della mansarda si è mantenuta nell’ambito del puro e semplice recupero, senza alcuna sopraelevazione, che presuppone l’aumento del volume e/o della superficie, la revisione della tabella millesimale è ammissibile soltanto per le spese ordinarie. Per le spese straordinarie relative alla singola palazzina deve applicarsi il citato ultimo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, senza necessità di alcuna delibera da parte dei condòmini del complesso, conformemente alla modifica dei millesimi adottata dai condòmini della singola palazzina.
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