L'esperto rispondeCondominio

LA CARTA RICARICABILE NON PUÒ SOSTITUIRE IL CONTO

La domanda

L'utilizzo di una carta bancaria ricaricabile con Iban (quindi con movimenti tracciabili) può legalmente sostituire l'apertura di un conto corrente bancario, ai sensi del Codice civile, in un condominio?

Una tra le più importanti novità introdotte dalla legge di riforma del condominio, la n. 220/2012, riguarda l'obbligo da parte dell'amministratore di far transitare tutte le somme relative alla gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Il novellato articolo 1129, 7° comma, Codice civile prevede che «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Il successivo 12° comma, rispettivamente ai punti 3) e 4) stabilisce che costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: «n. 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma», e «n.4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini».L’integrazione dell’articolo 1129 del Codice civile è il frutto della necessità di trasparenza gestionale all’interno del condominio, recependo l'ormai consolidata corrente giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l'amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o, eventualmente, quello di altri condomini. Inoltre, si precisi che nel contenuto normativo della predetta norma, il legislatore ha previsto esclusivamente l’apertura di un “conto corrente, postale o bancario”, senza indicare eventuali ulteriori strumenti e/o prodotti finanziari di deposito denaro.Sicché, da quanto appena esposto, può ritenersi pacifico che oltre al conto corrente, postale o bancario, non sono ammissibili ulteriori o diversi strumenti per il deposito del denaro condominiale e, pertanto, la carta ricaricabile bancaria non può sostituire il contro corrente.-

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©