LA CARTA RICARICABILE NON PUÒ SOSTITUIRE IL CONTO
Una tra le più importanti novità introdotte dalla legge di riforma del condominio, la n. 220/2012, riguarda l'obbligo da parte dell'amministratore di far transitare tutte le somme relative alla gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Il novellato articolo 1129, 7° comma, Codice civile prevede che «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Il successivo 12° comma, rispettivamente ai punti 3) e 4) stabilisce che costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: «n. 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma», e «n.4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini».L’integrazione dell’articolo 1129 del Codice civile è il frutto della necessità di trasparenza gestionale all’interno del condominio, recependo l'ormai consolidata corrente giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l'amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o, eventualmente, quello di altri condomini. Inoltre, si precisi che nel contenuto normativo della predetta norma, il legislatore ha previsto esclusivamente l’apertura di un “conto corrente, postale o bancario”, senza indicare eventuali ulteriori strumenti e/o prodotti finanziari di deposito denaro.Sicché, da quanto appena esposto, può ritenersi pacifico che oltre al conto corrente, postale o bancario, non sono ammissibili ulteriori o diversi strumenti per il deposito del denaro condominiale e, pertanto, la carta ricaricabile bancaria non può sostituire il contro corrente.-
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