L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DEGLI ALLOGGI INVENDUTI
Accade di sovente che la ditta costruttrice-venditrice predisponga il regolamento condominiale contrattuale stabilendo l’esenzione delle spese di gestione in riferimento alle unità immobiliari ancora di sua proprietà e non ancora vendute.A seguito dell’acquisto dell’unità immobiliare, si ha anche la contestuale adesione al regolamento condominiale contrattuale da parte dell’acquirente.«Il regolamento convenzionale di condominio - anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell'edificio condominiale - fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel contenuto dei singoli contratti di acquisto» (Cassazione civile sezione II, 14 gennaio 1993 n. 395).Il nuovo condomino, avendo accettato la citata clausola non ha possibilità di impugnarla. Per modificare un regolamento condominiale contrattuale è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.