L'esperto rispondeCondominio

L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DEGLI ALLOGGI INVENDUTI

La domanda

In un palazzo è stata recentemente effettuata la ristrutturazione di un cinema, ricavandone un parcheggio sotterraneo automatico. I posti auto sono stati in parte venduti a terzi e in parte sono ancora in capo al precedente proprietario che ha realizzato l’opera. È stato creato un sub condominio, con assegnazione di millesimi condominiali (indicati nei rogiti di acquisto) e nomina di un amministratore. In sede di riparto delle spese di funzionamento e di manutenzione (abbastanza rilevanti) è stato proposto un riparto che carica tutte le spese sui nuovi acquirenti, lasciando indenne il costruttore per le unità che sono rimaste nella sua disponibilità. Alcuni condomini hanno obiettato che tale esenzione non è corretta, potendo tali spazi essere affittati, senza che ciò risulti al condominio o comunque che il fatto di essere tenuti a disposizione non esenta dal sopportare i costi. Chi ha ragione?

Accade di sovente che la ditta costruttrice-venditrice predisponga il regolamento condominiale contrattuale stabilendo l’esenzione delle spese di gestione in riferimento alle unità immobiliari ancora di sua proprietà e non ancora vendute.A seguito dell’acquisto dell’unità immobiliare, si ha anche la contestuale adesione al regolamento condominiale contrattuale da parte dell’acquirente.«Il regolamento convenzionale di condominio - anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell'edificio condominiale - fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel contenuto dei singoli contratti di acquisto» (Cassazione civile sezione II, 14 gennaio 1993 n. 395).Il nuovo condomino, avendo accettato la citata clausola non ha possibilità di impugnarla. Per modificare un regolamento condominiale contrattuale è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

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