L'esperto rispondeCondominio

L'AMMINISTRATORE SI ATTIVA PER IL TELECOMANDO GUASTO

La domanda

Il cancello del passo carraio condominiale è provvisto del dispositivo di apertura a distanza tramite radiocomando. Dall'autunno 2014 ho avvisato l'amministratore che il mio apparecchio si è guastato e non posso più fruire di tale servizio, chiedendogli di «indicarmi dove tale radiocomando è reperibile, fornendomi il nome della ditta che ha installato la nuova scheda (nell'aprile 2008)». A distanza di oltre quattro mesi non ho avuto alcuna risposta né soluzione al problema. Posso chiedere a un tecnico di installare una scheda aggiuntiva (intervento fattibile), in modo da poter tornare a fruire del servizio? Le spese dell'intervento vanno attribuite al condominio o devo provvedere personalmente e poi rivalermi sul condominiostesso ? O l'articolo 1134 del Codice civile mi vieta di eseguire l'intervento con le modalità che ho descritto? L'amministratore può essere citato in giudizio a norma dell'articolo 1130 del Codice civile, secondo, terzo e quarto comma?

Preliminarmente, bisogna porre la questione sulla circostanza che a essersi "guastato" non è il cancello automatico – ossia un bene comune – ma il radiocomando di utilizzo esclusivo, personale, del lettore.Al riguardo, pertanto, per poter installare una scheda aggiuntiva nel cancello automatico (essendo un bene comune), occorre il consenso dell’assemblea condominiale, a meno che non vi sia l’urgenza, così come previsto dall’articolo 1134 del Codice civile. Invece, se la scheda aggiuntiva va installata nel proprio radiocomando, l’intervento è consentito, in quanto si tratta di un bene di proprietà del lettore.Si ritiene che, se l’amministratore di condominio continua a rimanere inerte (anche a seguito di comunicazioni inviate a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento), si può azionare la procedura di mediazione al fine di comprendere come mai l’amministratore non ha dato ancora alcuna risposta o, comunque, sapere quale sia la ditta che ha installato la nuova scheda (nell’aprile 2008).Qualora, anche dopo l’esperimento del tentativo di conciliazione, l’amministratore dovesse rimanere inerte, l’unica strada percorribile è citarlo in giudizio, ex articolo 1130, 1° comma, n. 2, del Codice civile.

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