L'AMMINISTRATORE SEGNALA I PROPRIETARI MOROSI
Non occorre attendere alcuna sentenza di Cassazione per comprendere il significato di quanto dispone l'ultima parte del primo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi. Per altro verso, l'amministratore deve agire nei confronti dei morosi «salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea» entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio entro il quale il credito è divenuto esigibile (articolo 1129, nono comma, del Codice civile). Infine, è bene ricordare che l'amministratore non può, di sua iniziativa, pretendere contributi aggiuntivi o anticipazioni dai condòmini se non in forza di una specifica deliberazione assembleare che può ritenersi consentita solo nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di sopperire all'inadempimento dei morosi con la costituzione di un fondo cassa, diretto a evitare danni più gravi (Cassazione, sezione II, 18 aprile 2014, n. 9083).