L'esperto rispondeCondominio

L'AMMINISTRATORE PUÒ PRESIEDERE L'ASSEMBLEA

La domanda

Il regolamento condominiale di tipo contrattuale prevede la nomina del presidente e del segretario fra gli intervenuti. L'amministratore, prima di dare corso alla riunione, comunica tale adempimento agli intervenuti, ma nessuno di loro accetta. Può l'amministratore assumere le funzioni di presidente e segretario, oppure l'assemblea potrebbe essere nulla o annullabile per vizio di procedura?

L'assemblea di condominio è l'organo di autogoverno dei condòmini e serve ad amministrare i servizi e le cose comuni.Fatta questa breve ma doverosa premessa, la prima decisione che deve prendere l'assemblea condominiale riunita è, per prassi, la nomina di un presidente e di un segretario, due figure non previste da alcuna norma di legge (ma, nel caso in questione, previste dal regolamento contrattuale), che vanno considerate comunque utili per il corretto funzionamento dell'assemblea stessa. Si ritiene comunemente che, per la nomina del presidente e del segretario, sia sufficiente il voto della maggioranza semplice degli intervenuti (ossia la metà più uno dei votanti), prescindendo dai millesimi, dato che non è una di quelle decisioni "formali" previste dalla legge (con l'articolo 1136 del Codice civile).Compito del presidente dell'assemblea è quello di constatare che siano stati convocati tutti i condòmini, che siano raggiunti i quorum previsti, che le deleghe siano valide; in generale, poi, egli dovrebbe gestire gli aspetti procedurali della riunione. Il segretario, invece, ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea con la massima cura possibile, in quanto dalla mancata o inesatta verbalizzazione potrebbero sorgere spiacevoli conseguenze. Si ricordi, altresì, che l’amministratore non è obbligato a partecipare all'assemblea, ma è preferibile che lo faccia, in quanto egli è in grado di fornire tutte le delucidazioni e i chiarimenti relativi al rendiconto e alle varie questioni condominiali.Nel caso descritto il regolamento prevede la nomina del presidente e del segretario tra gli intervenuti per far funzionare l’assemblea, senza impedire all’amministratore di ricoprire l’una o l’altra carica. Pertanto, l’amministratore di condominio può fungere da presidente e/o segretario dell’assemblea condominiale (anche se sarebbe preferibile che le due cariche fossero ricoperte da condòmini) e appare pacifico che, nella fattispecie delineata dal quesito, l’assemblea non può essere dichiarata nulla o annullabile per vizio di procedura.

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