«INERZIE», CHI PUÒ RICORRERE AL GIUDICE
Nel caso in cui siano presenti parti comuni a più di 60 unità immobiliari comprese in distinti edifici condominiali, occorre nominare un rappresentante di ciascun condominio, affinché partecipi alle assemblee del cosiddetto supercondominio, cui è demandata la gestione delle parti comuni a tutte le unità immobiliari (articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), e vi esprima il proprio voto. Nulla impedisce che un tale rappresentante, che è figura diversa dall'amministratore di condominio, sia nominato anche nel caso in cui le unità immobiliari siano complessivamente meno di 60. Ove sia stato nominato, però, è il rappresentante che deve sollecitare l'amministratore o l'assemblea del supercondominio ad adottare i provvedimenti necessari all'amministrazione delle parti comuni a tutte le unità immobiliari. Non pare che egli possa ritenersi tenuto, invece, anche a ricorrere al giudice in caso di inerzia dell'amministratore o dell'assemblea. In tal caso sono i singoli condòmini, o gruppi di condòmini anche appartenenti a distinti edifici condominiali, a poter ricorrere al giudice avvalendosi degli ordinari rimedi predisposti dalla legge in caso di inerzia dell'assemblea (articolo 1105 del Codice civile).
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