L'esperto rispondeCondominio

«INERZIE», CHI PUÒ RICORRERE AL GIUDICE

La domanda

Un articolo del regolamento di condominio di natura contrattuale annovera i cancelli pedonali e quelli automatici (principali e secondario) tra i beni e i servizi comuni a tutti gli edifici del complesso residenziale, indivisibili e irrinunciabili per loro installazione, uso e destinazione. D'altro lato, la mancata riparazione, manutenzione e messa a norma sono in palese contrasto con le attribuzioni che il Codice civile riserva all’amministratore del supercondominio, laddove - all’articolo 1130, commi 2 e 4, del Codice civile - si legge che egli deve disciplinare l’uso delle cose comuni e le prestazioni dei servizi, nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condòmini, e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni. Perdurando l’omissione per asserita mancanza dei fondi, chi deve prendere le necessarie iniziative? Gli amministratori dei vari lotti o i loro rappresentanti?

Nel caso in cui siano presenti parti comuni a più di 60 unità immobiliari comprese in distinti edifici condominiali, occorre nominare un rappresentante di ciascun condominio, affinché partecipi alle assemblee del cosiddetto supercondominio, cui è demandata la gestione delle parti comuni a tutte le unità immobiliari (articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), e vi esprima il proprio voto. Nulla impedisce che un tale rappresentante, che è figura diversa dall'amministratore di condominio, sia nominato anche nel caso in cui le unità immobiliari siano complessivamente meno di 60. Ove sia stato nominato, però, è il rappresentante che deve sollecitare l'amministratore o l'assemblea del supercondominio ad adottare i provvedimenti necessari all'amministrazione delle parti comuni a tutte le unità immobiliari. Non pare che egli possa ritenersi tenuto, invece, anche a ricorrere al giudice in caso di inerzia dell'amministratore o dell'assemblea. In tal caso sono i singoli condòmini, o gruppi di condòmini anche appartenenti a distinti edifici condominiali, a poter ricorrere al giudice avvalendosi degli ordinari rimedi predisposti dalla legge in caso di inerzia dell'assemblea (articolo 1105 del Codice civile).

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