L'esperto rispondeCondominio

IL VANO SCALE DEVE ESSERE ILLUMINATO

La domanda

Vivo in una vecchia cascina, suddivisa in una ventina di unità abitative, gestite come condominio unico. La mia scala (comune ad altri tre appartamenti) è da sempre senza illuminazione e risulta essere estremamente pericolosa di notte, se non si è dotati di torcia. Nonostante le ripetute richieste all'amministrazione, per installare un contatore condominiale e predisporre un impianto di illuminazione, vengo regolarmente rimandato all'assemblea dove la richiesta è bocciaao per il non interesse degli altri (che non utilizzano le scale). È possibile che un servizio basilare come l'illuminazione degli spazi comuni (peraltro le scale) possa non essere erogato per disinteresse di alcuni condomini? In caso di infortunio di un ospite, su chi ricade la responsabilità?

La presenza di un impianto di illuminazione del vano scale risponde a elementari esigenze di sicurezza. È l'assemblea l'organo competente a deliberare l'esecuzione dei lavori. In caso di volontà contraria o anche di sola inerzia o inconcludenza dell'assemblea, si rende necessario un ricorso al Giudice ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, Codice civile. La norma, dettata in materia di comunione, è unanimemente ritenuta applicabile al condominio e dispone che, se non si prendono i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, che - ove occorra - può conferire a un amministratore l'incarico di eseguire le opere necessarie su cui l'assemblea non è stata in grado di provvedere. Non si tratta di un amministratore di condominio, ma di un incaricato del Giudice che provveda alle sole opere necessarie e, perciò, doverose. In ordine alla responsabilità per eventuali infortuni, occorrerà ricostruire la dinamica del sinistro in base alle circostanze del caso (da ultimo, si veda Cassazione 16 aprile 2013, n. 9140). Se, per esempio, si tratta di un ospite del lettore, è evidente che lo stesso lettore dovrà informarlo adeguatamente dei pericoli. In difetto di evidenti cause sufficienti a determinare l'evento, non è da escludersi una responsabilità da cose in custodia in capo all'intero condominio (articolo 2051 Codice civile).

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