IL VANO SCALE DEVE ESSERE ILLUMINATO
La presenza di un impianto di illuminazione del vano scale risponde a elementari esigenze di sicurezza. È l'assemblea l'organo competente a deliberare l'esecuzione dei lavori. In caso di volontà contraria o anche di sola inerzia o inconcludenza dell'assemblea, si rende necessario un ricorso al Giudice ai sensi dell'articolo 1105, quarto comma, Codice civile. La norma, dettata in materia di comunione, è unanimemente ritenuta applicabile al condominio e dispone che, se non si prendono i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, che - ove occorra - può conferire a un amministratore l'incarico di eseguire le opere necessarie su cui l'assemblea non è stata in grado di provvedere. Non si tratta di un amministratore di condominio, ma di un incaricato del Giudice che provveda alle sole opere necessarie e, perciò, doverose. In ordine alla responsabilità per eventuali infortuni, occorrerà ricostruire la dinamica del sinistro in base alle circostanze del caso (da ultimo, si veda Cassazione 16 aprile 2013, n. 9140). Se, per esempio, si tratta di un ospite del lettore, è evidente che lo stesso lettore dovrà informarlo adeguatamente dei pericoli. In difetto di evidenti cause sufficienti a determinare l'evento, non è da escludersi una responsabilità da cose in custodia in capo all'intero condominio (articolo 2051 Codice civile).
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