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IL CONDOMINO-GESTORE HA DIRITTO DI VOTO

La domanda

L'amministratore del nostro condominio e il suo coniuge sono proprietari di due unità immobiliari. Oltre la legge 220/2012, la Cassazione, sin dal 1976 (sentenza n. 270), ha più volte affermato il principio che se l'amministratore è anche condomino non può votare. Durante le nostre assemblee annuali, tra i condomini presenti figura, sistematicamente, anche il coniuge dell'amministratore con le deleghe di altri due condomini. Pertanto, in assemblea lo stesso rappresenta tre condomini (se stesso e le due deleghe) e la somma dei millesimi di quattro unità immobiliari (quelle dei due deleganti e le due unità dell'amministratore e del coniuge). È accettabile tale situazione?

La possibilità che un condomino svolga la funzione di amministratore è esplicitamente prevista dall’articolo n.71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla recente riforma del condominio laddove, nell’indicare i requisiti per svolgere l’incarico stabilisce al comma 2 che «i requisiti di cui alle lettere f (che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado) e g (che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile». Inoltre, il comma quinto dello stesso articolo aggiunge che «a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica». A ciò consegue che anche il condomino amministratore abbia diritto di voto.Naturalmente bisognerà valutare caso per caso se non vi sia un conflitto di interessi «con la conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini (quindi anche all’amministratore condomino) che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio.Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio»: Cassazione civile, sezione II, 14/11/1997, n 11254. Analogamente, più recentemente, anche la sentenza della Cassazione civile 24/05/2013, n. 13011).Il fatto che il condomino (moglie) rappresenti l’unità immobiliare in comunione con il marito amministratore condomino è conforme a quanto previsto dall’articolo 67, comma 2, disposizioni attuative del Codice civile («Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del Codice»), così come il fatto di rappresentare anche altri due altri condomini (la delega non potrebbe essere data all’amministratore per divieto ex articolo 67, 5° comma, disposizioni citate: «All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea»).

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