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GLI SCARICHI DEI FUMI NEGLI IMPIANTI NUOVI

La domanda

Vorrei informazioni sulla normativa inerente lo scarico dei fumi, per caldaie a gas metano, per uso domestico, 24/25 kw. Mi risulta che i nuovi impianti dovrebbero scaricare i fumi sopra il tetto dell'edificio.Nel mio caso specifico, da oltre venti anni ho costruito (per motivi di sicurezza) in aderenza alla mia palazzina (isolata e in aperta campagna) sul lato ovest, privo di finestre, un piccolo locale regolarmente accatastato, con porta metallica e con tetto piano, per contenere tre caldaie (non a condensazione) di 24/25 kw ciascuna (per i tre appartamenti del lato ovest), i cui camini fuoriescono dal tetto piano solo per un metro e mezzo (per favorire il tiraggio e per evitare condensa e danni da forti venti). Ora, a seguito di un controllo della Provincia di Trento, mi viene imposto di sopraelevare i tre camini oltre la sommità del tetto del terzo piano, pur in assenza di finestre.

Il Dlgs n. 102 del 4 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014) ha nuovamente modificato l'articolo 5, comma 9 del Dpr n. 412 del 26 agosto 1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici - esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari, non solo più quindi agli «edifici costituiti da più unità immobiliari») - ai fini del contenimento dei consumi di energia). Si ricordi che il Dpr 412/93 era già stato modificato recentemente dalla legge n. 90/2013. Di seguito si riporta il testo aggiornato dell'articolo 5 del Dpr 412/93, come modificato dall'articolo 14 del citato Dlgs 102/14 - il cui comma 9 prevede che «gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente». Il successivo comma 9-bis prevede che «è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: 1) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; 2)l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 3) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto; 4) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione».Pertanto, da quanto appena esposto e risultante dalla normativa in materia, nel caso prospettato, se non è possibile rientrare in una delle ipotesi di “deroga” stabilite dal comma 9-bis, lo scarico dei fumi dovrà avvenire sopra il tetto della palazzina (ossia sulla «sommità del tetto del terzo piano»).

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