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DELEGHE A COMMERCIALISTI PER LA VISIONE DI DOCUMENTI

La domanda

La proprietaria di un immobile in condominio, alla quale è stata chiesta di pagare degli arretrati di spese non onorate dal conduttore moroso, può delegare per iscritto un commercialista di fiducia a prendere visione - ex articolo 1130-bis del Codice civile - dei documenti giustificativi delle spese effettuate? La norma parla di condòmini e di titolari di diritti reali o di godimento. Tuttavia, vista la complessità della contabilità condominiale, si ritiene che, per esercitare appieno il diritto sancito dalla disposizione di legge, il ricorso a un professionista contabile sia necessario. In caso di rifiuto da parte dell'amministratore, è consentito al singolo condomino chiedere la revocazione giudiziale dello stesso, sul presupposto che il rifiuto immotivato possa generare presunzione di gravi irregolarità nella tenuta della contabilità?

A norma dell’articolo 1130-bis del Codice civile, i condòmini titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento sulle unità immobiliari in condominio possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprio carico. Il condomino – per prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate dal condominio – può delegare un commercialista di fiducia, che, nell’ambito dei suoi doveri di riservatezza, dovrà rispettare gli obblighi relativi alla privacy.Quanto alla revoca dell’amministratore a norma dell’articolo 1129 del Codice civile, la violazione dell’obbligo di rendere disponibile la documentazione contabile non rientra nelle fattispecie di gravi irregolarità tipizzate dall’articolo citato, salvo provare il venir meno del rapporto di fiducia tra condomino e amministratore, per irregolare tenuta della contabilità.

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