DEBITI INESIGIBILI DEI MOROSI RIPARTITI PER MILLESIMI
A norma dell’articolo 63, ultimo comma, Codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Le spese precedenti al biennio restano invece a carico di chi sia attualmente condomino.Secondo pacifica dottrina, la ripartizione dei debiti consolidati e inesigibili dei condomini morosi deve essere fatta in base alle quote millesimali di proprietà di tutti i condomini, compresi quelli subentrati nella proprietà dell’insolvente. Il principio è applicabile quando la inesigibilità sia definitiva e solo per la parte non recuperabile dal subentrante nella proprietà, che risponde per le quote dell’anno in corso e di quello precedente.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Bonus mobili: rate restanti scalabili nel regime ordinario
di Silvio Rivetti
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