DAL GIUDICE PER RISOLVERE L'IMPASSE SULLA GESTIONE
Presumendo, dal tenore del quesito, che si tratti di supercondominio (ma la risposta vale, ovviamente, anche per il condominio in generale), si precisa quanto segue. La legge n. 220/12, di riforma del condominio, nell’integrare e modificare le norme civilistiche in materia condominiale, ha stabilito nel nuovo articolo 1117-bis, che si riferisce appunto al supercondominio, che «le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117, Codice civile”. Tra le norme “compatibili” con la disciplina del supercondominio vi sono anche gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis, Codice civile, che riguardano l’amministrazione condominiale.In particolare, l’articolo 1129, 1° comma, prevede che “... se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condominio dell’amministratore dimissionario”. Sicché, sia nel caso in cui l’assemblea non vi provveda, che nel caso in cui l’amministratore rifiuti l’incarico – che, peraltro, è sempre una circostanza che configura una situazione d’impasse nell’amministrazione del supercondominio (o del condominio) - occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di far nominare un amministratore.
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