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D'OBBLIGO L'ADESIONE AL FONDO PER SPESE FUTURE

La domanda

L'amministratore del mio condominio vorrebbe istituire un fondo spese per futuri lavori condominiali. È possibile chiedere ai condòmini l'anticipazione di somme di lavori non ancora quantificati e approvati? Il condominio ha un bilancio annuo intorno ai 7.000 euro, ed esiste già un fondo cassa di 6.000 euro.

L'articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile (così come modificato dalla legge 220/2012, di riforma del condominio), prevede che l'assemblea delibera le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.Ne consegue che, se le opere sono state deliberate, ciascun condomino deve provvedere al pagamento nei termini indicati e non può attendere l'inizio delle stesse.Nel caso in cui, invece, le opere non siano state deliberate, e il fondo cassa venga istituito per spese future, si richiamano le sentenze della Cassazione 8 luglio 2014, n. 15482, che implicitamente ammette la regolarità di questa situazione, e 28 agosto 1997, n. 8167, secondo la quale appare legittima l'approvazione dell'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, in quanto appartenente al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudicante né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio (si veda anche Tribunale Bari, sezione IV, 20 luglio 2006).

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