CONTATORI GAS: SPORTELLI PAGATI DAI PROPRIETARI
Si ritiene, riguardo al primo quesito, che sia corretta la rispartizione secondo quanto dispone l’articolo 1123 ultimo comma, Codice civile: «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». Quindi, la spesa della calata di scarico deve essere ripartita fra i condomini che la stessa serve, se non altrimenti previsto dal titolo. Quanto alla sostituzione degli sportelli dei contatori del gas, ancorchè ineriscano la facciata, sono di spettanza esclusiva, come i contatori stessi e quindi la spesa deve essere sostenuta dai singoli proprietari.
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