ANCHE IL PIANTERRENO NELLE TABELLE PER LE SCALE
Nel caso descritto, si ritiene applicabile la sentenza della Cassazione 21886/2012, per la quale «le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di unno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’articolo 1117 del Codice civile, anche relativamente ai condòmini abitanti al piano terreno, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condòmini ne fruiscono quanto meno in ordine alla manutenzione della copertura dell’edificio».
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico