A CARICO DI TUTTI I COSTI PER UN CANCELLO
Si ritiene che il condomino non possa essere esonerato dalla spesa per l’installazione del cancello alla sommità del corsello dei box. Infatti, quello che rileva in condominio è solo l’uso potenziale o virtuale, e non l’uso effettivo, della parte comune, tenendo conto che, tramite il corsello dei box, è consentito ai condòmini di accedere alle scale e ad altre parti comuni del condominio. Tanto più che l’installazione del cancello è stata eseguita per ragioni di sicurezza dell’edificio condominiale, bene comune a tutti, tutelato come tale dall’articolo 1120 del Codice civile.
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