Il quesito: vecchia caldaia e diagnosi energetica
Risposta
Per l'adozione di sistemi di contabilizzazione di calore si richiede la maggioranza agevolata prevista dall'art. 1120, secondo comma, Codice civile: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore complessivo. Con questa stessa maggioranza possono disporsi interventi diretti al risparmio energetico, pur in difetto di di diagnosi energetica. La delibera cui si riferisce il lettore, pertanto, è da ritenersi invalida solo se adottata con una maggioranza inferiore a quella ora richiamata.
E' bene ricordare, tuttavia, che la diagnosi energetica è necessaria per accedere ai benefici fiscali e perché ci si possa avvalere della speciale maggioranza agevolata prevista dall'art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore complessivo.
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