L'esperto rispondeCondominio

Contenzioso e spese legali pregresse

di Silvio Rezzonico

La domanda

Un condomino instaura contenzioso nel lontano 1991 contro tabelle millesimali e regolamento. Dal 2006 ad oggi ha presenziato alle riunioni sottoscrivendo i relativi verbali per adesione con i millesimi da egli contestati. Oggi è arrivata la sentenza (conferma regolamento e tabelle in base al Ctu con addebito delle spese a suo carico per un terzo, e due terzi al condominio). La sentenza evidenzia condomini deceduti, e tra questi vi sono eredi che hanno venduto nel 2005; e chi ha comprato ha rivenduto nel 2010. Attuali proprietari dichiarano la loro estraneità per il contenzioso di circa 22 anni. Hanno ragione? Vi è prescrizione per le spese pregresse fino a 20 anni addietro? I millesimi entrano in vigore dalla data del deposito del Ctu?

Da L'Esperto Risponde

In difetto di pattuizioni interne, l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese, insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere e non quando il debito viene determinato in concreto. E, dunque, qualora sia pronunciata una sentenza di condanna, chi intende agire contro il singolo partecipante in base alla sentenza, deve rivolgere la sua pretesa - sia per il credito principale che per quello accessorio, relativo alle spese processuali - contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui è insorta la causa (Cassazione 7 luglio 2004, n. 12013). Quanto alla prescrizione delle spese condominiali, occorre tener conto del disposto di cui all'articolo 2935 del Codice civile, per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il che - nel caso di specie - significa che la prescrizione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa dal giudice.
La pronuncia giudiziale sulle tabelle millesimali ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, nel senso che gli effetti della sentenza possono prodursi solo per il futuro e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, senza alcun effetto retroattivo.

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