Casellario giudiziario e carichi pendenti amministratore
Da L'Esperto Risponde
In materia di onorabilità professionale dell'amministratore dispone ora l'art. 71 bis, disp. att. c.c., introdotto ex novo dalla Legge 220/2012. Secondo la norma, ai fini del regolare conferimento dell'incarico all'amministratore, quest'ultimo deve avere il godimento dei diritti civili; non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo, a cinque anni.
L'art. 71 bis prevede anche ulteriori requisiti di onorabilità di cui alle lettera “c, d, e”. In ogni caso, i requisiti di onorabilità sono prescritti inderogabilmente dalla norma richiamata, sicché la loro mancanza comporta la invalidazione della nomina dell'amministratore. E, tuttavia, essendo a contenuto innovativo, l'art. 71 bis non può retroagire rispetto al rapporto di mandato già intercorrente tra amministratore e condomino. Fermo restando che – anche a prescindere dalla nuova disposizione – il condomino ha diritto di richiedere all'amministratore il certificato penale generale e quello dei carichi pendenti, per controllarne l'affidabilità professionale. A mio giudizio, il rimborso delle spese per i certificati del casellario giudiziario – non operando il disposto di cui all'art. 71 bis, disp. att. c.c. – è però a carico del lettore.
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