L'esperto rispondeCondominio

Appropriazione indebita e rischio di ingiunzione dei creditori

di Silvio Rezzonico

La domanda

Amministratori pro tempore di un lotto del supercondominio hanno collezionato tre decreti ingiuntivi, avendo per oltre tre anni distratto, forse per saldare altri debiti, le quote di danaro destinate mensilmente in via esclusiva al pagamento delle spese sostenute dalle parti comuni. Ritenendo abbiano realizzato una condotta astrattamente riconducibile all'appropriazione indebita di cui all'art.646 cod. penale con l'aggravante di cui all'art.61 n.11 stesso codice conseguente all'abuso del rapporto giuridico professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore da parte dei condòmini, si desidera conoscere se sia fattibile una denuncia querela con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni nonché l'esistente giurisprudenza. Il creditore può chiedere direttamente ai condòmini ed inquilini le quote spettantegli ?

Da L'Esperto Risponde

In presenza di morosità nel pagamento delle spese comuni di ciascun lotto condominiale dovuta a dolo dei precedenti amministratori può ipotizzarsi la presentazione di una querela per appropriazione indebita aggravata. Si tenga tuttavia presente che per Cassazione 29.11.2000, n° 6, «in assenza di speciale mandato conferito a norma degli artt. 122 c.p. e 336 c.p.p., l'amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela pur se relativamente a un fatto lesivo del patrimonio condominiale in quanto alla querela costituendo un presupposto della validità dell'esercizio dell'azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa tra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio spettanti all'amministratore». Il che sta a significare che l'eventuale querela deve essere presentata dai condomini, salvo speciale mandato all'amministratore. Ai fini della costituzione di parte civile e di ogni altra azione civile esperibile, occorre peraltro tener conto della solvibilità degli amministratori cessati, ad evitare ulteriori inutili spese. Quanto all'azione del creditore verso i condomini, occorre tener conto che - a norma del novellato art. 63, primo comma, Disp. Att. c.c. - il creditore può agire solo contro i morosi e che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi. In ogni caso, I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini (art. 63, secondo comma D.A.).

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