Gestione Affitti

Detrazione per gli under 31 anche con l’affitto soltanto di una stanza

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Bonus affitti per i giovani under 31 solo con redditi non superiori a 15.493,71 euro e per gli immobili nei quali è stata trasferita la residenza. Possibile scelta fra la detrazione d'imposta lorda tra l'importo forfettario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell'ammontare del canone, comunque nel limite massimo di 2mila euro. Da quest'anno la detrazione è prevista anche nel caso in cui la locazione riguardi solo una porzione dell'unità immobiliare (ad esempio una stanza). Il bonus spetta agli aventi diritto solo, però, per i primi 4 anni di durata del contratto di locazione.

Sono queste le principali novità riepilogate dal paragrafo 5 della circolare 9/E/2022 dell'Agenzia che illustra le modifiche introdotte del comma 155 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).Il comma in questione si innesta, infatti, sull'articolo 16 del Tuir (comma 1-ter) che prevede un sostegno sottoforma di detrazione d'imposta a valere sui contribuenti di età compresa tra i venti e trentuno anni (non compiuti) che in qualità di conduttori utilizzano l'immobile quale residenza.

La circolare ricorda che, in relazione al limite massimo anagrafico per poter usufruire dell'agevolazione, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione (circolare 34/E/2008, risposta 9.1).Quindi per fruire della detrazione in ciascuno dei 4 periodi d'imposta potenzialmente agevolati è necessario che il requisito anagrafico sia rispettato in ogni annualità.Pertanto se il giovane compie 25 anni nel 2022, anno nel quale stipula il contratto, potrà in costanza di tutti i requisiti previsti beneficiare dell'agevolazione in ciascuno dei 4 periodi d'imposta concessi.

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta. La circolare dice che, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha comunque diritto nel rispetto degli altri requisiti, a fruire della detrazione per tutto il periodo d'imposta 2022.Va inoltre puntualizzato come l'agevolazione sia prevista solo per i contratti di locazione stipulati in base alla legge 431/1998, e che l'immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall'abitazione principale dei genitori (o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota. (circolare 34/E/2008, risposta 9.3).Tornando al requisito economico si fa notare come vi sia comunque un tetto minimo, ossia un contributo erogabile anche se il 20% dell'affitto dovesse risultare più basso di 991,60 euro. Ipotizzando infatti un canone di locazione annuo per una stanza di 3.600 euro, in questo caso il 20% è 720 euro, vale a dire un valore inferiore alla detrazione minima. In tal caso, quindi, spetta la detrazione forfettaria di 991,60 euro

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