Gestione Affitti

Il pignoramento esattoriale ai danni dell’inquilino moroso non impedisce al locatore di agire in giudizio

Può esserci, ad esempio, da parte di quest’ultimo l’interesse a conoscere tutte le situazioni coinvolgenti il patrimonio della conduttrice morosa

di Ivana Consolo

Con l'ordinanza civile numero 39969 del 14 dicembre 2021, la Suprema corte ci consente di “guardare da vicino” la fattispecie giuridica dell'assegnazione del credito. Più precisamente, analizzando il ragionamento degli ermellini, possiamo comprendere come non sia del tutto scontato che, nel caso di un pignoramento diretto ai danni di un inquilino moroso, il locatore non possa agire per verificare la sussistenza delle proprie ragioni di credito. Ma procediamo con ordine, e partiamo dai fatti per cui è causa.

La vicenda
La locatrice di un immobile adibito a sede di una scuola di formazione professionale, avviava lo sfratto per morosità ai danni della scuola e del suo presidente, in quanto debitori di una ingente somma a titolo di pigioni scadute e mai corrisposte. Parte conduttrice, si opponeva alla convalida di sfratto, eccependo la pendenza nei suoi confronti di un pignoramento di fitti e pigioni (il cosiddetto pignoramento diretto di cui all'articolo 72 del Dpr 602/1973), che l'aveva indotta ad un adempimento spontaneo in favore dell'agente della riscossione.

La locatrice, nel ritenere ininfluente ed infondata l'opposizione di controparte, ricorreva in appello avverso la sentenza che in primo grado aveva accolto le ragioni della conduttrice. Ma anche la Corte d'appello di Catania rigettava le rimostranze della proprietaria dell'immobile. Nel convincimento di avere tutto il diritto di agire per provare ad ottenere il pagamento dei canoni, la locatrice si rivolge alla Cassazione. Diviene davvero interessante capire come i giudici di Piazza Cavour abbiano deliberato in merito a codesta vicenda.

Pignoramento esattoriale ed assegnazione del credito
Per potere ben comprendere la decisione della Cassazione, appare anzitutto necessario capire in quale ambito normativo ci si stia muovendo.Ebbene, il pignoramento diretto di cui all'articolo 72 Dpr 602/1973, è un peculiare procedimento introdotto dal legislatore per rendere decisamente più agevole la riscossione dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione. In buona sostanza, se il creditore è un ente pubblico, ed il debitore (privato cittadino, società, o azienda) abbia a sua volta un credito nei confronti di un terzo soggetto, l'agente della riscossione che abbia ricevuto dall'ente pubblico l'incarico di procedere al recupero coattivo del credito, può direttamente riscuotere il credito vantato dal debitore verso terzi, senza neppure passare per le aule di giustizia.

L'articolo 72 contempla, nello specifico, il pignoramento diretto di fitti e pigioni; quindi, l'agente della riscossione potrà direttamente assegnarsi i fitti o le pigioni che il debitore iscritto a ruolo vanta nei confronti di un suo conduttore o inquilino. L'assegnazione del credito, non è una novità. Se peculiare è la modalità attraverso cui può procedere la pubblica amministrazione, occorre comunque ricordare che qualsiasi creditore può ottenere l'assegnazione di un credito, purché avvii un pignoramento e si rivolga al giudice. L'articolo 553 del Codice di procedura civile prevede che: «se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 90 giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti».

Nell'espressione «salvo esazione», si può individuare il punto di caduta della disciplina normativa.Cosa significa? Significa che l'effettivo soddisfo del creditore pignorante, avviene non già al momento dell'assegnazione, bensì al momento della riscossione concreta del credito. Ne consegue che, un creditore concorrente, potrebbe legittimamente avere tutto l'interesse a conoscere l'esito di un pignoramento (ordinario o esattoriale), e di verificare la sussistenza o meno delle proprie ragioni di credito verso il debitore.

La decisione della Cassazione
Ebbene, adeguatamente valutando le norme sin qui illustrate, la Cassazione individua i torti e le ragioni nel caso di specie. Indipendentemente dalla pendenza del pignoramento esattoriale eccepito dalla debitrice, ed indipendentemente dal suo adempimento spontaneo verso l'agente della riscossione, la locatrice aveva ogni fondato motivo di agire in giudizio per far valere la propria pretesa creditoria; per verificare se l'agente della riscossione avesse concretamente esercitato i suoi poteri; per conoscere tutte le situazioni coinvolgenti il patrimonio della conduttrice morosa. Il ricorso viene dunque accolto dai giudici di Piazza Cavour, e la sentenza della Corte d'appello di Catania viene cassata con rinvio per procedere al riesame del caso.

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