Gestione Affitti

Cessata la locazione il deposito cauzionale va restituito con gli interessi legali maturati

Può essere trattenuto dal locatore solo qualora proponga domanda per attribuirlo, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti

di Selene Pascasi

L'obbligo del proprietario di restituire il deposito cauzionale versato dall'inquilino scatta con il rilascio dell'immobile per cui se lo trattenga senza proporre domanda per attribuirlo, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, il conduttore potrà pretenderlo. A precisarlo è il Tribunale di Roma con sentenza 15884 dell'11 ottobre 2021.

I fatti
La lite verte sul decreto ingiuntivo ottenuto da un locatore nei confronti del conduttore moroso di circa 21 euro per canoni non pagati ed oneri condominiali. A sostegno della domanda, egli allegava il contratto di locazione sottoscritto e registrato, l'ordinanza di convalida di sfratto, il verbale di rilascio dell'immobile e l'attestazione dell'amministratore dello stabile relativa all'importo dovuto a titolo di conguagli di esercizio e quote. Il conduttore, però, chiedeva la compensazione della somma pretesa con il denaro versato per deposito cauzionale oltre ad interessi e rivalutazione dal momento della consegna al soddisfo. Domanda accolta e decreto ingiuntivo revocato.

Quando viene meno l’obbligo di restituzione
In generale, premette il giudice, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato. Condizione, questa, nella vicenda soddisfatta vista l'avvenutarestituzione del bene non solo non contestata ma persino documentata. Ed è certo, si legge nella pronuncia, che si riconosca al locatore la possibilità di trattenere la somma, anche dopo il rilascio dell'immobile, soltanto quando ne faccia richiesta di attribuzione a copertura di specifici danni subiti, per esempio per pigioni e importi insoluti.

Ecco che, l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli impegni contrattuali sorge al termine della locazione e non appena avvenuta la riconsegna dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove trattenga la somma anche dopo il rilascio e senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può senz'altro esigerne la restituzione. Praticamente, nell'ipotesi in cui il locatore voglia ritenere il deposito cauzionale dovrà presentare domanda di attribuzione di quei denari alla richiesta di pagamento dei canoni non versati dal conduttore. Ebbene, nella fattispecie, se la corresponsione effettiva della riferita entità economica era stata provata mediante i carteggi allegati al fascicolo, la stessa era da ritenersi dovuta per effetto del rilascio dell'immobile (Cassazione 7883/2019).

Restituzione con interessi
E, non avendo il locatore né chiesto né preteso in via riconvenzionale la ritenzione della cauzione versata in sede di stipulazione – formulando eccezioni limitate ad asseriti, non specificati o dimostrati danni all'immobile – non poteva esimersi dalla restituzione dell'importo. Peraltro, l'obbligo gravante sul locatore dell'immobile urbano di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un abusivo incremento del corrispettivo pattuito per la locazione venendo di fatto a maggiorare la cifra concordata.

Non a caso, saranno nulle le clausole contrattuali che stabiliscano una difforme disciplina della restituzione. In sintesi, una volta cessata la locazione il deposito cauzionale versato deve essere restituito dal locatore con aggiunta degli interessi legali maturati. Per tali ragioni, e considerato che la compensazione legale opera conteggiando gli interessi legali sino alla data della pronuncia con decorrenza, per ogni posta attiva, dalle rispettive domande, il Tribunale di Roma non poteva che accogliere l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo seppure in punto di ricalcolo del dovuto alla luce dell'ammessa parziale compensazione.

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