Gestione Affitti

La rinegoziazione del canone secondo buona fede ai tempi del Covid

Il decreto Sostegni bis la prevede in caso di chiusura obbligatoria dell’esercizio commerciale per almeno 200 giorni, anche non conseucutivi

di Luca Bridi

Per i conduttori esercenti attività economica che, dal primo marzo 2020 al 30 giugno 2021, abbiano registrato un fatturato medio mensile inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno precedente e che siano state sottoposte a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni, anche non conseucutivi, è applicabile la rinegoziazione del canone, introdotta dal decreto Sostegni bis in vigore dal 25 luglio 2021.

I requisiti necessari
In particolare, le attività che non abbiano avuto diritto di accedere ad alcuna precedente prevista misura di sostegno, né abbiano avuto alcuna spontanea agevolazione contrattuale dal locatore, sono legittimate a chiedere la rideterminazione del canone per un periodo massimo di cinque mesi.

La giurisprudenza di merito
Nel medesimo solco, si segnala la sentenza del Tribunale di Milano numero 4651/2021, che, in conseguenza delle chiusure dovute alla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, ha riconosciuto il diritto alla riduzione del canone per impossibilità parziale del pieno godimento dell’immobile locato.In particolare, a seguito d’intimazione di sfratto per morosità, il Giudice ha dichiarato risolto il contratto di locazione ad uso commerciale a seguito di escussione della fideiussione, riconoscendo, attraverso la rideterminazione del dovuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1464 Codice civile, la restituzione di parte dei canoni versati durante il periodo di lockdown.

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