Gestione Affitti

Il proprietario deve provare il pagamento delle spese condominiali per richiederle all’inquilino

Nel caso in esame non aveva indicato gli estremi dell'estratto conto condominiale e la prova dell'avvenuto bonifico nel fascicolo di causa

di Giulio Benedetti

L'articolo 1104 Codice civile obbliga tutti i condòmini, siano essi proprietari o locatori, a contribuire alle spese necessarie per la conservazione o il godimento della cosa comune e quelle deliberate dall'assemblea: il proprietario può chiederle al locatore, sempre che provi di averle pagate. La Cassazione nell’ordinanza 18700/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario che, in una controversia relativa ad un immobile ad uso non abitativo, preso atto del suo rilascio, aveva chiesto al conduttore il rimborso delle spese condominiali, asseritamente anticipate.

Le pronunce di merito
La Corte di appello confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda per il difetto di prova dell'effettivo pagamento delle spese condominiali. Il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 2697 Codice civile, poiché aveva prodotto la lettera di diffida del legale del condominio, che richiedeva il pagamento dei contributi, non versati dal conduttore, di cui era stata accertata la morosità e per tale ragione era stato risolto il contratto di locazione.

Inoltre, il ricorrente sosteneva che la Corte di appello aveva omesso di considerare che dalla lettura della comparsa di costituzione di controparte si traeva l'ammissione del mancato pagamento degli oneri condominiali, in quanto nella stessa era contestato l’obbligo di corrisponderli.

La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione riteneva inammissibili entrambi i motivi e rilevava che il giudice non aveva violato l'articolo 2697 poiché non aveva attribuito l'onere della prova in modo erroneo, in modo da attribuirlo ad una parte diversa da quella che ne era onerata. Il motivo si riferisce al merito della valutazione dell'avvenuto pagamento e non riguarda le regole sul riparto dell'onere probatorio. Il ricorrente si riferiva all'estratto conto condominiale, dal quale si sarebbe dovuto desumere l ‘avvenuto pagamento degli oneri condominiali, ma non indicava la sua ubicazione all'interno dei fascicoli di merito e di Cassazione. La mancanza di detta indicazione rendeva il ricorso inammissibile (Cassazione sezioni Unite 23553/2019 e 7701/2016).

Non riportati gli estratti conto
Il ricorrente non indicava se la prova documentale del pagamento fosse stata prodotta nel giudizio di primo grado e neppure riportava gli estremi dell'estratto conto condominiale e la prova dell'avvenuto bonifico. Il ricorrente riportava la comparsa di costituzione solo in uno stralcio di suo interesse, ma non la produceva interamente e non indicava il luogo della sua localizzazione nel fascicolo di causa. Il giudice di legittimità notava che dallo stralcio si leggeva solo la debenza dei canoni e degli oneri successivi al rilascio dell'immobile, diversi da quelli di cui, secondo quanto è riferito in ricorso, è riferita la pretesa.

Quindi il ricorrente non forniva la prova del pagamento degli oneri condominiali che richiedeva al conduttore. Per tali ragioni la Cassazione, inoltre, condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite della controparte e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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