Gestione Affitti

Affitto, lecito il mancato rinnovo del contratto se la casa serve al proprietario per andarci ad abitare

di Selene Pascasi

Per le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del proprietario del diniego di rinnovo del contratto va specificato, a pena di nullità, il motivo – tra quelli tassativamente indicati nella norma – sul quale la disdetta è fondata. Ciò è necessario sia per consentire, in caso di controversia, la verifica preventiva della serietà e realizzabilità dell'intenzione annunciata che per controllare, a rilascio avvenuto, l'effettiva destinazione del bene all'uso indicato se l'inquilino reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del titolare. Lo scrive il Tribunale di Torino con sentenza n. 1334 del 18 marzo 2021.

Il diniego
Tutto nasce da un ricorso per diniego del rinnovo del contratto locativo di un immobile concesso ad uso abitativo. La ragione? La necessità, marca il proprietario, di rientrarne in possesso e stabilirvi la propria residenza con la famiglia. Pretesa accolta dal Tribunale che dichiara il contratto di locazione risolto alla prima scadenza e, per l'effetto, condanna l'inquilino al rilascio dell'immobile entro il termine indicato in sentenza. La contumacia del conduttore, assente anche in sede di mediazione, aveva impedito l'immediata ordinanza di rilascio ma comunque imponeva – tiene a spiegare il giudice – un'attenta verifica sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter negare il rinnovo senza incorrere nelle sanzioni previste.

Al riguardo, la giurisprudenza è chiara: in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto (come consente l'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) va specificato a pena di nullità il motivo – tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma – sul quale quella disdetta è fondata. Ciò è necessario, prosegue il Tribunale, per consentire, in caso di lite, la previa verifica della serietà e realizzabilità dell'intento dedotto dal proprietario ed il controllo, successivamente al rilascio, della reale destinazione del bene all'utilizzo indicato. Questo, ovviamente, solo nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso voglia reclamare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge a carico del locatore.

Il caso concreto
Nella vicenda, però, il diniego di rinnovo (comunicato all'inquilino con raccomandata a mani) era stato motivato dal fatto che il padrone di casa voleva destinare l'immobile a residenza propria e della sua famiglia. Un diniego di rinnovo, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione delineata dalla norma. Il Tribunale di Roma, pertanto, non poteva non accogliere la domanda ed accertare che il contratto di locazione – peraltro stipulato tra il convenuto e il vecchio proprietario – si era risolto alla prima scadenza. È su queste basi, che il giudice condanna il conduttore al rilascio dell'immobile.

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