Gestione Affitti

Immobile in comodato: gravano sul comodante le spese di manutenzione straordinaria

Invece, le spese necessarie per l'utilizzo dell’immobile oggetto di comodato gravano sul comodatario

di Maurizio Tarantino

Nel corso della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza era stato accerto che un castello era stato concesso, per una parte, in comodato d'uso gratuito alla Società Beta che si occupava dell'esecuzione di eventi vari e per la parte restante alla Fondazione Alfa che si occupava dell'attività museale. Nel corso dell'ispezione dei militari, era emerso che le spese di manutenzione sopportate dalla Società Beta erano state ammortizzate in più esercizi commerciali come spese di manutenzione e riparazione, mentre in altre imputate direttamente nell'esercizio di competenza, con detrazione in entrambi i casi dell'Iva.

Il contenzioso
Nel giudizio di primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l'anno 2011. Nel giudizio di secondo grado, in grado di appello, l'agenzia delle Entrate contestava la pronuncia in merito alle spese sostenute dalla Società contribuente per le opere di manutenzione realizzati al castello; in particolare, il fisco non riteneva che gli interventi di manutenzione sull'immobile fossero dovuti ai danni accidentali causati nel corso degli eventi, in quanto a fronte degli stessi non risultavano contabilizzati tra le operazioni attive i risarcimenti addebitati ai conduttori/clienti.

Dunque, secondo l'appellante, i suddetti costi non potevano essere riferiti come inerenti e di competenza della Società comodataria, ma riconducibili alla proprietà (comodante) del castello. Costituendosi in giudizio, la Società appellata chiedeva l'inammissibilità dell'appello in violazione dell'articolo 53, comma I del Dlgs 546 del 1992 e contestava la compensazione delle spese del primo giudizio.

La validità dell'appello
Secondo la pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio 26 aprile 2021 numero 2170, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi,prevista dall'articolo 53, comma I Dlgs 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'articolo 14 disposizioni preliminari al Codice civile, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cassazione 707/2019). Pertanto, l'appello era valido.

La spese a carico del comodatario
In tale situazione era applicabile l'articolo 31 della legge 457/1978 che definisce gli interventi di manutenzione ordinaria quali «quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti», e gli interventi di manutenzione straordinaria quali «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso».

Premesso ciò, secondo i giudici, era del tutto pacifico che gravavano sul comodatario le spese necessarie per l'utilizzo del bene oggetto di comodato, essendo, invece, a carico del comodante-proprietario quelle di manutenzione straordinaria, finalizzate alla conservazione del bene medesimo. Invero, l'articolo 1808 Codice civile pone a carico del comodatario solamente le spese necessarie per l'uso della cosa e l'anticipo delle spese straordinarie, necessarie e urgenti sostenute per la conservazione della stessa.

In conclusione, secondo il ragionamento della Commissione tributaria regionale, era evidente come i lavori aventi ad oggetto gli interventi finalizzati al ripristino di strutture murarie, bagni, cancelli, illuminazione non potevano essere qualificati di manutenzione ordinaria, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria. Per i motivi esposti, l'appello del fisco è stato accolto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©